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Venerdì, 26 Ottobre 2018 17:03

Ha vinto Patamu: Antitrust condanna definitivamente la SIAE per abuso di posizione dominante! In evidenza

Scritto da  Redazione Patamu

Roma, 26 Ottobre 2018 - È proprio il caso di dire: chi la dura la vince! Dopo anni di battaglia, a seguito dell'istruttoria Antitrust contro la SIAE per abuso di posizione domninante aperta proprio su segnalazione di Patamu, è stato finalmente accertato in modo oggettivo ed inconfutabile che la SIAE ha danneggiato ingiustamente per anni nuove realtà come Patamu e reso la vita meno facile a decine di migliaia di artisti che avevano la sola colpa di non volersi far rappresentare dalla SIAE.

"Dopo anni di ingiustizie e di abusi, è accertato oltre ogni dubbio che la SIAE ha approfittato della sua posizione monopolistica per azzoppare la libera concorrenza nel mondo dell'arte, a scapito del sistema culturale italiano e di migliaia di artisti che avevano chiesto semplicemente di poter essere rappresentati da realtà come Patamu o di autoprodursi." (Adriano Bonforti, CEO di Patamu)

 

In particolare, l'Antitrust ha dichiarato senza mezzi termini che "la Siae, almeno dal 1° gennaio 2012, ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 Tfue, articolato in una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d’autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall’art. 180 Lda, nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita dall’articolo 180, comma 4, Lda".

Detto in altre parole, l'Antitrust qui sta dicendo che la SIAE ha agito oltre le prerogative ad essa concesse dall'articolo 180 della Legge sul Diritto d'Autore (quello che concedeva alla SIAE il monopolio sulla riscossione del diritto d'autore), andando a danneggiare non solo realtà come Patamu che offrono servizi collaterali come la generazione di prove d'autore a tutela degli artisti (servizio Patamu Registry), ma anche tutti quegli artisti che avevano deciso di ricorrere a strumenti alternativi come l'autoproduzione, o l'autoriscossione dei diritti d'autore (resa ad esempio possibile dal nostro servizio Patamu LIVE).

"Dopo anni di ingiustizie e di abusi, è accertato al di là di ogni dubbio che la SIAE ha approfittato della sua posizione monopolistica per azzoppare la libera concorrenza nel mondo dell'arte, a scapito del sistema culturale italiano e di migliaia di artisti che avevano chiesto semplicemente di poter essere rappresentati da realtà come Patamu o di autoprodursi. Si tratta di una grande vittoria per Patamu e per i 18.000 artisti che Patamu rappresenta, che ci rende molto felici e ci dà ancora più energie per guardare al futuro e portare avanti la nostra battaglia per introdurre maggiore equità nell'ecosistema a dare più opportunità agli artisti", ha commentato Adriano Bonforti, fondatore di Patamu.

Per chi fosse interessato alla sequenza dettagliata degli eventi, Patamu ha presentato esposto all'Antitrust nell'Ottobre 2015 per violazione del libero mercato ed abuso di posizione dominante. L'antitrust si è espressa prima inviando un parere alle Camere nel Giugno 2016, ed infine avviando, nell'Aprile 2017, un'istruttoria contro la SIAE per abuso di posizione dominante, conclusosi oggi con la condanna della SIAE. 

Patamu è stata seguita e rappresentata, nel corso dell'istruttoria, dall'Avv. Sacha D'Ecclesiis e dalla Dott.ssa Giulia Ferrari dello Studio Legale Orsingher-Ortu. Di seguito il comunicato stampa integrale dell'Antitrust.



COMUNICATO STAMPA AGCM – ANTITRUST SU ISTRUTTORIA  * SIAE: “ACCERTATO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEI MERCATI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI DIRITTI D’AUTORE “



Con provvedimento del 25 settembre 2018, l’Autorità ha accertato che la Siae, almeno dal 1° gennaio 2012, ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 Tfue, articolato in una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d’autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall’art. 180 Lda, nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita dall’articolo 180, comma 4, Lda.

Secondo l’Autorità le condotte contestate nel provvedimento costituiscono una complessa strategia escludente che ha determinato, attraverso la pervicace affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell’autore e la preclusione all’offerta dei servizi di gestione dei diritti d’autore da parte dei concorrenti.

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In particolare, le condotte attraverso le quali Siae ha attuato la propria strategia escludente riguardano:

a) l’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale esclusiva vigente fino al 15 ottobre 2017 anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d’autore di gestire i propri diritti al momento dell’attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato;

b) l’imposizione di vincoli volti ad assicurare alla Siae la gestione dei diritti d’autore dei titolari non iscritti alla Siae, anche persino là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati;

c) l’imposizione di ostacoli nella stipulazione da parte degli utilizzatori – in particolare, emittenti Tv nazionali e organizzatori di concerti live – di altri contratti di licenza d’uso delle opere con i concorrenti della Siae;

d) l’esclusione dei concorrenti dai mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri.

Ad esito dell’accertamento, l’Autorità ha ordinato alla Siae di porre immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza accertati e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi.

Inoltre, l’Autorità ha irrogato alla Siae una sanzione pecuniaria simbolica, pari a 1000 euro, in ragione del contesto entro cui si è realizzata la complessa strategia escludente accertata e, in particolare, il fatto che le condotte abusive sono state realizzate dalla Siae in mercati caratterizzati da una stretta contiguità con gli ambiti coperti dalla riserva vigente fino al 15 ottobre 2017, nonché della specificità e complessità della fattispecie di cui si tratta.

Letto 13789 volte Ultima modifica il Venerdì, 26 Ottobre 2018 23:26

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