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Giovedì, 04 Settembre 2014 18:00

Perché bisogna disiscriversi dalla SIAE entro il 30 Settembre by #Patamu

Scritto da 
unsplash.com unsplash.com Sonja Langford (released under CC 0 licence)

Anche se molti artisti iscritti non lo sanno, il 30 Settembre di ogni anno scade il termine ultimo per risultare disiscritti dalla SIAE a partire da gennaio dell'anno successivo.

Questo vuol dire che se non vi disiscrivete entro il 30 Settembre 2014, sarete considerati iscritti alla SIAE fino al 31 Dicembre 2015.
Detto in altre parole, c'è ancora poco tempo a disposizione per chi tra i nostri artisti fosse ancora iscritto alla SIAE volesse aprire la propria strada creativa a nuove sperimentazioni lontane dalla impostazione tradizionale della SIAE.
Abbiamo qui raccolto le domande più significative su questo tema e su alcuni temi collaterali, sperando di essere di aiuto. Buona lettura!

Le domande:

1) Sono un autore che risulta iscritto SIAE che ha già depositato in siae durante la carriera circa una ventina di Brani, iscrivendosi a Patamu e depositando nuovi brani a Patamu. Le opere depositate in passato in SIAE come vengono gestite? Il repertorio dell'autore può essere trasferito e tutelato tutto da Patamu? L'autore deve rimanere iscritto Siae e iscriversi a Patamu? L'autore puo trasferire tutte le sue opere da Siae a Patamu? (clicca qui per la risposta)

2) Per molti autori, questo è l'ultimo mese buono per disicriversi dalla SIAE, e magari depositare le proprie opere presso di voi. Ora, va comunicato alla SIAE il trasferimento presso di voi? (clicca qui per la risposta)

3) Volevo sapere, nel caso in cui un giorno decidessi di iscrivermi o re-iscrivermi alla SIAE, potrei rimanere da voi e contestualmente essere iscritto alla SIAE? (clicca qui per la risposta)

4) Come ci si disiscrive dalla SIAE? (clicca qui per la risposta)


Le risposte ;)

 1) Sono un autore che risulta iscritto SIAE che ha già depositato in siae durante la carriera circa una ventina di Brani, iscrivendosi a Patamu e depositando nuovi brani a Patamu. Le opere depositate in passato in SIAE come vengono gestite? Il repertorio dell'autore può essere trasferito e tutelato tutto da Patamu? L'autore deve rimanere iscritto Siae e iscriversi a Patamu? L'autore puo trasferire tutte le sue opere da Siae a Patamu?

Come prima cosa ci tengo a dire che un autore iscritto SIAE può anche depositare opere in Patamu senza disiscriversi dalla SIAE. Questo può essere utile a quegli autori che sono soddisfatti del sistema di gestione delle royalties SIAE, e che possono avere ad esempio bisogno di Patamu per servizi accessori, quale ad esempio la tutela dal plagio di bozze, per poter diffondere anche queste ultime senza il timore di essere plagiati prima del deposito finale in SIAE.
Questo è un servizio che Patamu offre e SIAE no. Restare iscritti in SIAE e depositare in Patamu è possibile, perché SIAE chiede l'esclusiva sulla gestione delle royalties ma non sulle modalità per depositare dal plagio, quindi i due sistemi possono coesistere (circa un 10% dei nostri iscritti è iscritto anche alla SIAE). Ovviamente questi iscritti vanno incontro a tutti i vincoli SIAE per la diffusione delle loro opere, essendo SIAE la loro mandataria (motivo per cui noi consigliamo la disiscrizione).

Se l'autore invece vuole godere di più libertà nell'utilizzo e nella gestione dei propri brani (scelta licenze di distribuzione, partecipazione a progetti pilota sperimentali), allora non può restare iscritto SIAE, deve disiscriversi necessariamente. A questo punto si pone il problema di cosa fare con le opere già tutelate in SIAE.
Sicuramente è una buona idea ri-depositarle anche in Patamu, ma ovviamente depositandole in una certa data, la prova di la tutela dal plagio offerta da Patamu risulta essere quella del caricamento dell'opera sulla piattaforma, e non quella del deposito in SIAE.

Tuttavia non c'è problema da questo punto di vista, perché SIAE è tenuta, anche una volta cessato il rapporto di iscrizione dell'artista con SIAE, a fornirgli la prova di paternità dell'opera (a partire dalla data di deposito in SIAE ovvero quella corretta) in caso di plagio. Copio qui di seguito la risposta di uno dei nostri avvocati.

"Preliminarmente, bisogna considerare che la SIAE è innanzitutto un ente pubblico, per cui, oltre alle varie funzioni inerenti al mandato e alla tutela del diritto d'autore, svolge sicuramente una funzione statistica e di pubblica utilità (art. 103 LDA comma 1,2 e 3 - tenuta del registro pubblico generale delle opere protette).

Nel caso in cui, in una controversia per plagio, si renda necessaria la produzione di un documento attestante la data di deposito di una certa opera, non c'è dubbio che la SIAE sia tenuta a rilasciarla dietro semplice richiesta dell'ex associato.
Seppur con un oggetto parzialmente diverso, ma comunque su un tema quantomeno vicino, la sentenza n. 7 del 2012 del Consiglio di Stato ( http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2012/201200643/Provvedimenti/201200007_11.XML) , pronunciata proprio nei confronti della SIAE ed avente ad oggetto l'accesso agli atti, dispone che "deve essere garantito all'associato l'accesso agli atti dell'Ente". Certo, si parla dell'associato e si parla di atti "di gestione" e non personali come il deposito di un'opera, ma in ogni caso il principio è teso a ribadire la trasparenza e l'accessibilità agli atti, principio proprio delle Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, trovo interessante anche questo articolo ( http://www.treccani.it/enciclopedia/legittimazione-per-l-accesso-agli-atti-della-pubblica-amministrazione_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/).

Ma in ogni caso, anche qualora la SIAE dovesse rifiutarsi alla semplice richiesta dell'ex associato, di sicuro il legale rappresentante della parte che vuole ottenere la suddetta documentazione potrà avanzare richiesta al Giudice il quale, senza dubbio alcuno, disporrà l'accesso agli atti.

La SIAE è dunque tenuta a fornire un atto che rappresenta una prova documentale importantissima in caso di giudizio per plagio, per cui, a mali estremi, non potrà mai opporsi ad una eventuale disposizione del Giudice."

 

 2) Per molti autori, questo è l'ultimo mese buono per disicriversi dalla SIAE, e magari depositare le proprie opere presso di voi. Ora, va comunicato alla SIAE il trasferimento presso di voi ? 

No, non è necessario comunicare alla SIAE il trasferimento presso di noi. 

 

 3) Volevo sapere, nel caso in cui un giorno decidessi di iscrivermi o re-iscrivermi alla SIAE, potrei rimanere da voi e contestualmente essere iscritto alla SIAE?

È importante chiarire come prima cosa che l'iscrizione a Patamu e SIAE non sono incompatibili. Infatti Patamu non impone nessun vincolo e non richiede nessuna esclusiva. E per il caso specifico neanche la SIAE, che pure richiede un'esclusiva sulla gestione dei compensi derivati dallo sfruttamento dei diritti d'autore, può chiedere un'esclusiva sul servizio di tutela dal plagio di un'opera. 
Il servizio di tutela dal plagio da noi offerto, infatti, è l'analogo di un deposito notarile. Su questo aspetto non c'è monopolio, né la SIAE chiede o può chiedere l'esclusiva in questo ai suoi associati, che restano liberi di produrre prove di paternità indipendentemente dalla SIAE.
Infatti, una parte dei nostri iscritti è iscritta anche alla SIAE. Per questa tipologia di iscritti, il servizio Patamu risulta molto utile nel caso in cui si volesse tutelare dal plagio la bozza di un'opera (cosa che la SIAE non permette di fare) per farla già girare e ricevere feedback o consigli prima che l'opera definitiva sia pronta.
Ricapitolando, una eventuale iscrizione alla SIAE o ad altra collecting non pone problemi rispetto all'iscrizione in Patamu.

 4) Come ci si disiscrive dalla SIAE?

È possibile disiscriversi dalla SIAE (dimissioni) seguendo le indicazioni del sito ufficiale SIAE.
Citiamo dal sito (sperando che sia permesso! ):

"A norma delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari della SIAE, per interrompere il proprio rapporto associativo o di mandato è necessario far pervenire per iscritto la comunicazione di dimissioni.
Tale comunicazione, debitamente firmata, può essere inoltrata al competente Servizio Associati e Mandanti, URP e Fondo di Solidarietà, tramite:
Lettera raccomandata (Servizio Associati e Mandanti, URP e Fondo di Solidarietà - SIAE - V.le della letteratura, 30 - 00144 Roma) con allegata fotocopia di un valido documento di identità;
Fax (06.59902058) con allegata fotocopia di un valido documento di identità;
e-mail ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) con allegata richiesta con firma digitale certificata;
e-mail ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) con allegata la scansione della richiesta firmata e di un valido documento di identità.
Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio successivo all’arrivo della suddetta comunicazione, fermo restando l’obbligo al pagamento del contributo o del corrispettivo dell'anno in corso."

Questo vuol dire che per disiscrivervi con la certezza che la disiscrizione sia accettata dovete:

- essere in regola con i pagamenti SIAE l'anno in corso (c'è un interessante aneddoto su questo aspetto, cercheremo di parlarne in un post successivo).
- inviare la domanda di iscrizione attraverso una delle modalità richieste, facendo particolare attenzione ad inserire correttamente i vostri dati, a specificare che volete risultare disiscritti a partire dal 1 gennaio 2015, e facendo particolare attenzione ad avere una prova che attesti la vostra richiesta di disiscrizione entro i tempi previsti.
A questo proposito consigliamo ridondanza: inviate sia la mail che una raccomandata con ricevuta di ritorno.
- infine: chiamate la SIAE e verificate di essere stati regolarmente disiscritti. Pretendete una prova dell'avvenuta disiscrizione. Io ad esempio, dopo varie peripezie ed una calvario durato tre anni in cui non riuscivo a disiscrivermi (anche di questo parleremo nel blog), riuscii a farmi spedire via mail la scansione dell'avvenuta disiscrizione.
- verificate, a partire dal 1 Gennaio 2015, di risultare disiscritti anche all'interno dell'archivio opere SIAE: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do

Sul procedimento di disiscrizione abbiamo ricevuto informazioni contrastanti: per alcuni è stato relativamente facile (ovviamente è necessario rispettare le date), per altri difficilissimo (come per il sottoscritto). Per questo consigliamo estrema attenzione nel corso del processo, e di richiedere sempre prove attestanti l'avvenuto invio della vostra richiesta e l'avvenuta disiscrizione.

Dettaglio importante: per statuto non pagando la quota per due anni si viene disiscritti automaticamente. Ma anche qui, quanto previsto dallo statuto non è stato rispettato, quindi consigliamo estrema cautela nello scegliere questa strada.

Una nota finale: essere iscritti alla SIAE non impedisce di essere iscritti anche a Patamu per quello che riguarda l'uso dei nostri servizi sulla tutela dal plagio, tuttavia a causa dell'esclusiva richiesta dalla SIAE, rimanere iscritti con la SIAE vi impedisce di partecipare ai progetti pilota portati avanti da Patamu od in collaborazione con altre realtà.
Se siete interessati a questo aspetto contattateci!

Buone dimissioni SIAE!

risposte a cura di Adriano Bonforti (parte legale della domanda 1 a cura dell' Avv. Gianluca Cannavale)

Letto 16371 volte Ultima modifica il Giovedì, 18 Dicembre 2014 22:24
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