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In queste ultime settimane abbiamo tutti avuto modo di leggere che il governo, salvatosi dal baratro della sfiducia, ha convertito in legge il cosiddetto "decreto-cultura", contenente, tra le altre cose, alcune disposizioni per il rilancio delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo.

Oltre al tax credit, ovvero l'introduzione di un sistema di agevolazioni fiscali per chi investe in un certo tipo di produzioni musicali (in modo simile a quanto avviene già per il cinema), il decreto convertito in legge contiene un'interessante norma riguardante la semplificazione amministrativa per l'organizzazione di eventi musicali minori. 

Tutto nasce dalla petizione #piumusicalive, presentata e fortemente voluta da Stefano Boeri e sostenuta dal ministro Massimo Bray, per l'approvazione di una legge che potesse favorire la musica dal vivo così come nel Regno Unito è avvenuto con il “Live Music Act”, che  ha semplificato l'iter burocratico per gli eventi di musica dal vivo con meno di 200 spettatori entro le ore 23, incentivando le formazioni che si esibiscono “in acustico”.


Pubblicato in Uno sguardo all'Italia
Giovedì, 03 Ottobre 2013 19:54

La SIAE tutela davvero gli autori?

Il 2 Ottobre si è tenuto presso la Camera dei Deputati l'incontro su AgCom, SIAE e diritto d'autore, al quale sono stato invitato per parlare della SIAE e del suo ruolo nella tutela degli autori. Riporto qui sia la traccia scritta che la traccia audio dell'intervento.


Consiglio, per chi fosse interessato al tema, sia la lettura del testo che ascolto dell'audio, poiché questi differiscono sensibilmente. Detto questo, buona lettura.

Uno degli scopi principali della SIAE dovrebbe essere la tutela degli autori iscritti essenzialmente attraverso due meccanismi: la prova di paternità, che permette ad un autore di tutelarsi dal plagio, e la riscossione dei diritti d'autore (o royalties)  per ogni utilizzo dell'opera, con successiva redistribuzione all'autore interessato. Mentre per produrre una prova di paternità legalmente valida esistono molti modi, al contrario per quanto riguarda l'intermediazione nella riscossione delle royalties la SIAE si trova attualmente in posizione di monopolio (limitatamente al territorio italiano), e non possono esistere altri enti con sede in Italia che effettuino la stesso servizio...

Di fronte al silenzio della SIAE di oggi, abbiamo finalmente trovato almeno una risposta univoca ed inconfutabile da parte della SIAE di ieri: per serate in cui si eseguano esclusivamente musiche di pubblico dominio o musiche di musicisti non iscritti alla SIAE, invece del programma musicale è possibile produrre un'autocertificazione da presentare anticipatamente rispetto all'evento, e per il quale non è necessario versare alcun anticipo. Possiamo dunque affermare con certezza che è scorretto quanto affermato ancora oggi dalla SIAE sul proprio sito quando dice che si è obbligati a compilare il borderò anche per musiche non SIAE o di pubblico dominio. Di rimando, se mandatari tratti in inganno dal sito della loro stessa società dovessero ripetervi la stessa cosa, leggendo l'articolo saprete cosa rispondere, e farete un favore anche a loro aiutandoli ad informarsi.

Giovedì, 12 Settembre 2013 00:00

La controversa questione del borderò SIAE

Ripostiamo con molto piacere su Patamu l'articolo "La controversa questione del borderò SIAE" dell'avvocato Simone Aliprandi uscito il 4 settembre 2013 su LaLeggePerTutti - Business in seguito agli articoli sullo stesso argomento usciti su Patamu. Questo articolo approfondisce ulteriormente la tematica del borderò SIAE e dell'abrogazione implicita dell'art.51 del regolamento di attuazione della legge   sul diritto d'autore. Segnaliamo inoltre la lettera scritta dallo stesso Aliprandi alla SIAE, per chiedere chiarezza sulla questione, ed un sondaggio sul borderò di cui sarà interessante conoscere i risultati.
Buona lettura, e continuate a seguirci per conoscere i risvolti della vicenda :)
L'articolo è rilasciato sotto licenza CC BY-SA.

È sempre obbligatorio compilare e consegnare il programma musicale (comunemente detto borderò) in occasione di eventi e spettacoli? Anche quando si suona musica di pubblico dominio o comunque fuori dalla gestione di SIAE? Secondo la teoria più diffusa sembrerebbe di sì... eppure emergono alcuni legittimi dubbi. Cerchiamo di ricostruire attentamente il tutto.

La SIAE vuole che per qualunque tipo di musica eseguita in un live, sempre e comunque, si compili un bordero'. Questo può essere comprensibile quando gli artisti coinvolti od i brani eseguiti sono tutelati dalla SIAE. Ma in base a quale legge e a quale regolamento per le esecuzioni di musiche di autori non iscritti alla SIAE si è comunque tenuti alla compilazione del borderò (ed a versare un compenso economico alla SIAE), anche se, appunto, eseguono brani non tutelati?

La nostra conclusione è che non emerge da nessuna legge specifica l'obbligo a pagare o compilare il borderò quando si esegue musica di artisti non iscritti alla SIAE. Non solo: quando la SIAE rimanda, sul suo sito, a dei riferimenti normativi per giustificare l'obbligo per tutti di pagare il borderò, fa riferimento all'articolo 175 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, ovvero il diritto demaniale, che è stato integralmente abrogato. Se avrete la pazienza di seguirci - come diceva Marcorè-Alberto Angela - in questo articolo vi spiegheremo per filo e per segno come siamo arrivati a questa conclusione.

NOTA: Questo articolo è pubblicato con licenza Creative Commons CC-BY-NC-SA. Qualora voleste riutilizzare brani dell'articolo, od informazioni apprese da questo, vi chiediamo semplicemente di citarci come fonte e se possibile di segnalarci il vostro articolo. Grazie :)