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Giovedì, 12 Settembre 2013 00:00

La controversa questione del borderò SIAE In evidenza

Scritto da  Simone Aliprandi
Cara SIAE... Cara SIAE...

In questi giorni di fine estate in rete è tornato in auge un tema abbastanza ricorrente in materia di diritto d'autore e SIAE: quello dell'obbligo (o presunto tale) di redigere il programma musicale (il cosiddetto “borderò”) per ogni occasione in cui in pubblico venga suonata o semplicemente riprodotta della musica.
Il dibattito si è fatto più acceso in questi giorni a causa di alcuni articoli pubblicati dal sito di Patamù che si occupa proprio di offrire alcuni servizi in materia di tutela e gestione dei diritti d'autore: un articolo narra la rocambolesca esperienza di un comune organizzatore di eventi musicali a livello locale e l'altro approfondisce il tutto dal punto di vista giuridico (grazie all'intervento di una collega avvocato). La questione è davvero interessante e contorta e credo che sia opportuno cercare di chiarirla una volta per tutte. Anche perché tocca davvero moltissime persone (musicisti, organizzatori di eventi, gestori di locali, enti pubblici, associazioni culturali) che non sempre hanno gli strumenti per interpretare correttamente il quadro normativo e più facilmente rimangono vittime della burocrazia.
A onor del vero, già l'anno scorso un articolo di LaLeggePerTutti (a firma di Angelo Greco) si era preoccupato di dipanare la questione; tuttavia sembra che gli aspetti oscuri e incerti non si siano del tutto dissipati. 

Il famoso borderò

Innanzitutto cerchiamo di capire bene che cos'è il borderò e a cosa serve. Si tratta di un documento (rigorosamente cartaceo e su modello prestampato fornito direttamente da SIAE) in cui l'organizzatore o comunque il responsabile di un evento musicale (detto tecnicamente “direttore dell'esecuzione”) deve annotare con precisione tutti i brani musicali eseguiti o riprodotti durante la serata, indicando titolo e autore. Esso si ritira prima dell'evento, nel momento in cui ci si reca alla SIAE per chiedere le autorizzazioni per l'evento musicale; va compilato durante o subito dopo l'evento e va riconsegnato alla SIAE non oltre il giorno dopo. La SIAE sulla base di quanto indicato può ripartire i proventi raccolti in relazione a quell'evento ai rispettivi autori secondo particolari (e per certi versi oscuri) criteri.
Si noti però che tali proventi vengono raccolti dalla SIAE in anticipo, all'atto della richiesta dell'autorizzazione (cioè quando si ritira copia “vergine” del borderò), spesso sulla base di somme forfait prestabilite a seconda di varie variabili (capienza dei locali, tipo di esecuzione musicale, etc.).

Che fare nel caso di opere non gestite da SIAE?
Capita la funzione del borderò, giustamente molti si chiedono: ma se si suonano musiche di pubblico dominio in cui il diritto d'autore non c'è? Oppure se si suonano musiche rilasciate sotto licenze libere (tipo Creative Commons)? O anche più semplicemente se si suonano musiche scritte e prodotte dallo stesso organizzatore dell'evento? In altre parole: che senso ha compilare un programma musicale con scopi di ripartizione dei proventi quando si è sicuri che le opere suonate escono dalla competenza di SIAE?
Se qualcuno di voi lettori ha avuto occasione di occuparsi delle pratiche per un evento musicale si sarà certamente sentito rispondere dagli addetti SIAE che in quei casi è necessario comunque versare una somma a titolo di forfait e compilare comunque il borderò, proprio per dimostrare che i brani indicati non sono di competenza SIAE. La SIAE quindi dovrebbe effettuare le dovute verifiche e, se tutti i conti tornano, restituire le somme versate in anticipo dall'organizzatore a titolo di forfait. Un meccanismo iper-burocratico fondato su una sorta di presunzione secondo cui è più probabile che siano suonati brani gestiti dalla SIAE rispetto a brani non di sua competenza. In effetti il repertorio SIAE è davvero vastissimo, se consideriamo che essa fa da tramite verso le collecting societies estere e quindi di riflesso gestisce anche i diritti degli artisti stranieri. Ciò tuttavia non sembra essere sufficiente a giustificare questo meccanismo presuntivo, specie al giorno d'oggi in cui la musica sotto licenze libere si sta moltiplicando giorno per giorno.

Il quadro normativo
Questo meccanismo, che ai più può sembrare vessatorio e assurdo, ha un suo fondamento giuridico. Gli articoli 175 e 176 della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), infatti, fino alla loro abrogazione avvenuta nel 1996, prevedevano un diritto demaniale da corrispondere allo Stato per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale anche quando essa sia di pubblico dominio.
Per rendere efficace il principio fissato da questi due articoli, il decreto di attuazione della legge (R.D. n. 1369 del 1942) ha previsto un apposito articolo 51 che al comma 1 stabilisce:

Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo.

Beh, alla lettura di questa norma la partita sembrerebbe chiusa. La compilazione del borderò è obbligatoria, sempre e comunque. Però c'è un però... 

Norma in vigore o norma abrogata?
Tutto il problema, nonché la discussione sollevata dagli articoli di Patamù, sta nel fatto che non si sa con certezza se questa norma sia tuttora in vigore o se sia stata abrogata assieme agli articoli 175 e 176 della legge.
Un lettore non avvezzo al “fantastico” mondo del diritto potrebbe chiedersi: “ma com'è possibile che in uno stato civile e moderno non si sappia se una norma è in vigore o no?!”. Ahimè è possibile. Il sistema normativo italiano è uno dei più nevrotici e farraginosi ed è spesso difficile aver chiaro il quadro completo delle norme che regolano una determinata materia. Non a caso in qualche governo recente è comparsa la figura del “Ministro per la semplificazione normativa” e proprio per ovviare a dubbi di questo tipo è stato aperto il sito Normattiva.it, portale della legge vigente (come si autodefinisce) curato direttamente dalle istituzioni italiane.
Purtroppo però Normattiva non aiuta nel nostro caso; infatti si occupa delle norme approvate dal 1945 in poi, quindi vi si trova la legge che ha apportato modifiche agli articoli 175 e 176 (ovvero il decreto legge n. 669 del 1996, art. 6, co. 4, convertito in legge n. 30 del 1997) ma non un testo consolidato e coordinato della legge sul diritto d'autore (che è del 1941) e del relativo regolamento di attuazione (che è del 1942).
Bisogna quindi affidarsi ad altre fonti. Ad esempio (come appunto rilevato da Patamù) sul sito della SIAE compare un PDF con il testo del regolamento in cui l'art. 51 risulta tutt'ora vigente; mentre sul codice del diritto d'autore diffuso online dal professor Luigi Carlo Ubertazzi (uno dei massimi esperti italiani in materia di diritto d'autore) la stessa norma risulta abrogata. Di chi fidarsi? A istinto verrebbe da pensare che, essendo la SIAE la principale autorità pubblica in materia di diritto d'autore, sia sua la fonte più affidabile. Ma conoscendo da un lato il modus operandi della SIAE e i vari problemi che essa ha incontrato in questi anni (commissariamento, bilanci chiusi in rosso, vari cambi di dirigenza...) e dall'altro la competenza e la precisione del Prof. Ubertazzi, non chiuderei la questione così facilmente.
Rispolverando le mie nozioni di teoria generale del diritto e di tecnica legislativa ed essendomi confrontato con alcuni colleghi giuristi (che ringrazio), mi si accende una lampadina chiamata “abrogazione implicita”. L'art. 51 del regolamento è infatti una norma strettamente dedicata all'attuazione dell'art. 175 legge 633/41 e fa parte del Capo V interamente dedicato al diritto demaniale, non più contemplato dalla legge. Ciò mi fa pensare che Ubertazzi abbia proprio ragionato in quel modo; che senso ha infatti considerare in vigore una norma che attua una norma espressamente abrogata? Cadendo la norma principale, dovrebbe a rigor di logica cadere anche la norma di attuazione. Il diritto è anche logica e buon senso. (Almeno, idealmente)

In conclusione
Precisando a chiare lettere che questo non è un parere legale bensì solo la riflessione di un giurista appassionato di diritto d'autore (a scopo di approfondimento intellettuale e dibattito), la questione resta comunque controversa, anche dando per buona la teoria dell'abrogazione implicita. Ho verificato anche nella sezione “legislazione” di due autorevoli quanto costose banche dati giuridiche e comunque questo benedetto art. 51 risulta ancora vigente. Probabilmente si tratta di un risvolto talmente sottile (tra l'altro in una materia di nicchia come il diritto d'autore) che è sfuggito anche a giuristi ed editori solitamente molto attenti. Oppure esiste qualche altro aspetto o addirittura qualche altra norma che reintroduce gli obblighi dell'art. 51 in altra forma. Non mi risulta, ma con il sistema normativo italiano tutto può essere.
Spero che questo mio articolo faccia finalmente luce e apra la strada ad un chiarimento definitivo. Forse, a questo punto, una nota ufficiale da parte di SIAE sarebbe più che opportuna per chiarire una volta per tutte come stanno le cose; e anche per sgombrare il campo da atteggiamenti poco trasparenti di alcuni mandatari e incaricati SIAE. Soprattutto perché sulla vigenza dell'art. 51 si fonda tutta una fetta di introiti SIAE che invece risulterebbero non dovuti.
Non voglio credere che vi sia una sotterranea malafede mirata a continuare ad incassare denaro; preferisco pensare che sia semplicemente sfuggita l'abrogazione implicita di una norma. Ma per fortuna un PDF pubblicato online si può aggiornare facilmente... ovviamente sempre che il mio ragionamento sia valido e che il PDF sia davvero da aggiornare. In caso contrario, prego SIAE o qualcun altro di dirmi qual è il pezzo mancante, così da restituirmi il sonno.

Letto 9934 volte Ultima modifica il Domenica, 29 Settembre 2013 19:33
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