Dato l'enorme quantitativo di collecting operanti sul territorio europeo, al momento questa mappa evidenzia solo alcune di queste, soffermandosi in particolare sulle opere musicali. Per ogni collecting appaiono i costi di iscrizione e se viene permesso o meno l'utilizzo di licenze Creative Commons.
Il 2 Ottobre si è tenuto presso la Camera dei Deputati l'incontro su AgCom, SIAE e diritto d'autore, al quale sono stato invitato per parlare della SIAE e del suo ruolo nella tutela degli autori. Riporto qui sia la traccia scritta che la traccia audio dell'intervento.
Consiglio, per chi fosse interessato al tema, sia la lettura del testo che ascolto dell'audio, poiché questi differiscono sensibilmente. Detto questo, buona lettura.
Uno degli scopi principali della SIAE dovrebbe essere la tutela degli autori iscritti essenzialmente attraverso due meccanismi: la prova di paternità, che permette ad un autore di tutelarsi dal plagio, e la riscossione dei diritti d'autore (o royalties) per ogni utilizzo dell'opera, con successiva redistribuzione all'autore interessato. Mentre per produrre una prova di paternità legalmente valida esistono molti modi, al contrario per quanto riguarda l'intermediazione nella riscossione delle royalties la SIAE si trova attualmente in posizione di monopolio (limitatamente al territorio italiano), e non possono esistere altri enti con sede in Italia che effettuino la stesso servizio...
Di fronte al silenzio della SIAE di oggi, abbiamo finalmente trovato almeno una risposta univoca ed inconfutabile da parte della SIAE di ieri: per serate in cui si eseguano esclusivamente musiche di pubblico dominio o musiche di musicisti non iscritti alla SIAE, invece del programma musicale è possibile produrre un'autocertificazione da presentare anticipatamente rispetto all'evento, e per il quale non è necessario versare alcun anticipo. Possiamo dunque affermare con certezza che è scorretto quanto affermato ancora oggi dalla SIAE sul proprio sito quando dice che si è obbligati a compilare il borderò anche per musiche non SIAE o di pubblico dominio. Di rimando, se mandatari tratti in inganno dal sito della loro stessa società dovessero ripetervi la stessa cosa, leggendo l'articolo saprete cosa rispondere, e farete un favore anche a loro aiutandoli ad informarsi.