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Venerdì, 22 Maggio 2026 12:40

Dopo Taylor Swift negli USA, Giusy Ferreri è la prima artista europea a registrare come marchio la propria voce. In evidenza

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Un file audio in cui, semplicemente, pronuncia il proprio nome.

Come precisato dall’Avv. Alfredo Esposito nel recente articolo pubblicato su Agenda Digitale, il marchio sonoro è ammesso nell’ordinamento dell’Unione Europea a seguito della riforma del 2017. Sono marchi sonori registrati, ad esempio, il “ta-dum” di Netflix e il ruggito del leone della Metro Goldwyn-Mayer.

La scelta di Giusy Ferreri si inserisce sicuramente nell’ampio solco del nuovo rapporto, in costante evoluzione, tra Intelligenza Artificiale e creatività: un rapporto in divenire, in continuo aggiornamento, nel quale si cerca anche di prevedere e anticipare scenari futuri di tutela e interazione.

Partiamo da un assunto di base: il riconoscimento del marchio garantisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale dello stesso come segno distintivo.

L’ AI, però, non copia direttamente opere di altri, ma semplicemente “usa” una moltitudine di dati - si allena, come si dice in gergo - per estrarne parametri da poter utilizzare, in base agli input ricevuti, in creazioni diverse. Per fare un esempio semplice, potremmo chiedere all’IA di far cantare un nostro testo con la voce di Giusy Ferreri.

Una tale attività non rientrerebbe quindi, direttamente, tra quelle protette dal marchio, che si riferisce strettamente al segno distintivo depositato: il nostro testo cantato dalla Ferreri virtuale, cioè, non costituirebbe una diretta violazione del marchio “Io sono Giusy Ferreri”.

Non è semplice, quindi, individuare un effetto pratico diretto e stabilire con precisione cosa la protezione di un marchio sonoro da parte di un cantante possa tutelare nello specifico, in relazione alla sua attività artistica in senso complessivo.

Di sicuro, però, fissare dei segni distintivi in ambito artistico che certifichino l’esclusività dello sfruttamento potrebbe, da un lato, fungere da deterrente per chi fosse intenzionato a utilizzarli senza autorizzazione e, dall’altro, permettere al titolare di avere a disposizione un’ulteriore freccia per il proprio arco, da scoccare in caso di necessità per difendere i propri diritti.

Ovviamente non è possibile, allo stato attuale, immaginare tutti gli scenari futuri e le conseguenti criticità nel rapporto tra AI e creatività. Ed è proprio per questo che sono sempre più frequenti iniziative di tutela “in prospettiva”, attraverso prove e protezioni preventive.

Un’ulteriore tutela potrebbe ad esempio consistere nel precisare, nella stesura di un contratto, che si detengono i diritti esclusivi di sfruttamento del marchio sonoro, disciplinando quindi specificamente qualsiasi forma di utilizzo in tal senso, soprattutto nell’interazione con l’AI.

Altro effetto potrebbe essere, come precisa l’Avv. Ferdinando Tozzi, quello dello sfruttamento del marchio a vantaggio degli eredi.

Insomma, il ventaglio è ampio e, allo stato attuale, non perfettamente definito.

Cosa può fare Patamu in questo ambito?

La marcatura temporale fornita da Patamu rappresenta principalmente uno strumento efficace per fissare, con valore di prova legale attraverso l'apposizione di marcature temporali, la data di creazione di un’idea o di un’opera di ingegno. Nel caso della tutela di un marchio, l'apposizione di una marcatura temporale non può essere paragonata, a livello di efficacia e valore della protezione, alla registrazione presso l'ufficio marche e brevetti.

L'uso delle marcature temporali può tuttavia tornare in parte utile anche nella gestione e nella difesa di un marchio. Vediamo come.

Nell’ambito della proprietà industriale, e nella disciplina dei marchi, esiste un principio molto importante: quello del preuso. In sostanza, l’art. 2571 c.c. ci dice che il creatore di un marchio che non ha provveduto alla sua registrazione può continuare a usarlo, anche se altri nel frattempo lo hanno registrato presso l'ufficio marchi e brevetti, se dimostra che la data di creazione ed uso è antecedente. Al creatore di un marchio viene quindi concesso il diritto di continuare a usarlo se dimostra il preuso. Per essere ancora più chiari, anche se la dimostrazione di preuso non impedisce l'uso di un marchio da parte di chi lo avesse eventualmente depositato a posteriori presso l'ufficio marchi e brevetti, quantomeno non ne inibisce l'uso al creatore ed utilizzatore originario.

Nel caso dei marchi, il servizio di marcatura temporale offerto da Patamu si rivela adatto per questa dimostrazione del preuso, perché costituisce una prova legale che certifica la data di deposito - e quindi l’eventuale anteriorità - di un contenuto creativo, ivi compreso un marchio. Si tratta di una tutela istantanea che, in uno scenario non ancora perfettamente definito e anzi costantemente in via di definizione, può rivelarsi utile nel caso in cui si ritenga di essere in possesso di segni distintivi rilevanti e fortemente identificativi. In questi casi, il deposito può essere uno strumento per dotarsi di un documento utile a ottenere una prima tutela rapida in ottica futura e a prevenire cattive sorprese.

Specifichiamo ovviamente che mentre per il deposito di marchi l'apposizione di una marcatura temporale può eventualmente essere utile "solo" per dimostrare il preuso, nel caso delle opere d'arte e letterarie la normativa prevede che l'autoría di un'opera venga attribuita a chi sia in grado di dimostrare di aver realizzato l'opera, e in questo caso la marcatura temporale come quella offerta dal servizio Patamu Registry resta lo strumento ideale.


Gianluca Cannavale
Patamu Legal


Per approfondire:

https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/registrare-il-proprio-marchio-sonoro-contro-lai-la-guida-copyright/

https://www.fanpage.it/cultura/giusy-ferreri-brevetta-la-sua-voce-contro-lai-lavvocato-tozzi-utile-soprattutto-per-gli-eredi/

Letto 17 volte Ultima modifica il Sabato, 23 Maggio 2026 15:33
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